Quando il fotovoltaico dà diritto alla detrazione fiscale del 110%

Limitarsi a installare un impianto fotovoltaico, con o senza batteria, non dà diritto allo sgravio del 110%. Se l’intervento non è accompagnato ad altri lavori, per impianti residenziali o collettivi, si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.
Per detrarne il 110% del prezzo, l’impianto fotovoltaico deve essere installato su edificio con una potenza inferiore a 20 kW, e deve essere abbinato a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, che sono:
- l’isolamento delle superfici opache degli edifici, ad esempio realizzando il cosiddetto cappotto,
- la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti
- gli interventi antisismici.
Per avere inoltre diritto al Superbonus, il complesso degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche
La cumulabilità con altri incentivi
Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione.
La detrazione al 110% è subordinata però alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo, per cui non si accede allo Scambio sul posto.
Il Superbonus in generale
L'applicazione del bonus del 110% vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).
Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche e si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).
Il superbonus è applicabile anche ai lavori eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli). Ogni singolo contribuente potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.
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